Donazione è definito il contratto con cui una parte (donante) arricchisce l'altra (donatario): in pratica, è l'atto con cui si regala un bene o una prestazione. La donazione è un atto complesso che richiede il rispetto di certe forme ed è di norma irrevocabile.
La donazione può essere effettuata solo con atto pubblico notarile, rogato alla presenza di due testimoni (non coniugi, parenti o affini, né interessati all'atto) e può avere ad oggetto qualsiasi bene, mobile o immobile. La donazione può essere revocata solo in alcuni casi specifici previsti dalla legge oppure con l'accordo delle parti (il cosiddetto "mutuo dissenso").
In Italia la legge stabilisce che una certa quota dell'eredità debba obbligatoriamente essere destinata a determinati congiunti stretti del defunto, anche nel caso che questi nel testamento abbia espresso una volontà diversa. Lo stesso discorso vale per le donazioni: in quanto tali sono un anticipo dell'eredità e pertanto non si può disporne in totale libertà. Quando si dona bisogna rispettare i diritti degli eredi che hanno diritto a una quota dell'eredità per legge. Le persone cui la legge riserva necessariamente una quota di eredità (detti "legittimari") sono: il coniuge, i figli legittimi (cui sono equiparati quelli adottivi), i figli naturali e gli ascendenti (cioè i genitori).

Il patrimonio ereditario si compone in pratica di due parti: una quota disponibile, che si può donare a chi si vuole, e una quota indisponibile, che per legge viene riservata ai legittimari:
COME VA DIVISA L'EREDITA'
Legittimario | Quota indisponibile (o riserva) |
| coniuge da solo | metà del patrimonio al coniuge |
| coniuge con 1 figlio | 1/3 al coniuge ed 1/3 al figlio |
| coniuge con più figli | metà del patrimonio ai figli ed 1/4 al coniuge |
| solo figli (legittimi e/o naturali) 1 figlio | metà del patrimonio al figlio |
| solo figli (legittimi e/o naturali) più figli | 2/3 ai figli |
| genitori e coniuge | metà del patrimonio al coniuge ed 1/4 ai genitori |
| solo genitori | 1/3 ai genitori |
Per coniuge, ai fini della determinazione della legittima, si intende anche quello separato di fatto o consensualmente o giudizialmente senza colpa.
Il patrimonio totale, sul quale si calcola la legittima, si ottiene sottraendo alle sostanze del proprietario i debiti e sommando le donazioni fatte in vita (che, dunque, risultano in pratica come ancora parte del patrimonio). Se qualcosa non quadra, i legittimari possono agire in giudizio con la cosiddetta "azione di riduzione" se, al momento della morte del donatore, si scopre che una donazione ha leso i diritti dei legittimari, riducendo il patrimonio rispetto a quanto di loro spettanza. La legge prevede che l’azione di riduzione può essere intrapresa entro 10 anni dall'apertura della successione (intesa dal momento della morte della persona della cui eredità si tratta).
Con l'azione di riduzione si riequilibrano le cose, sottraendo parti del patrimonio a chi ha avuto troppo, per destinarle agli eredi che hanno avuto troppo poco. Nel caso in cui il giudice disponga la riduzione di una donazione, il donatario sarà tenuto a restituire (in tutto o in parte) i beni ricevuti o, se ne ha già disposto (per esempio ha venduto i terreni ricevuti in donazioni il legittimario potrà ottenere il pignoramento dei suoi beni e prendere il ricavato della vendita per soddisfare il proprio diritto.
I legittimari non possono in nessun caso rinunciare al loro diritto di azionare la riduzione finché la persona della cui eredità si tratta è ancora in vita, né con dichiarazione espressa né prestando il loro assenso alla donazione. Così come per i beni ereditati anche quelli ricevuti in donazione non ricadono nella comunione dei beni tra i coniugi.È più conveniente lasciare i propri averi con una donazione o tramite il normale testamento? La nuova Finanziaria ha reintrodotto e alzato le aliquote delle imposte di registro, ipotecarie e catastali, sia sulle successioni che sulle donazioni (in misura maggiore su quest’ultime). Le condizioni per i coniugi e i parenti in linea retta sono variate poco anche se è stata introdotta un’imposta aggiuntiva sui beni mobili e sugli immobili di grande valore. A conti fatti non appare conveniente disporre per donazione dei propri beni: a differenza del testamento e salvo poche eccezioni, non consente di cambiare idea e di tornare indietro sui propri passi.