L’art. 44 del decreto Ronchi regolamenta la gestione di una particolare categoria di rifiuti, ovvero quelli derivanti dai cosiddetti beni durevoli, che lo stesso definisce: "beni di uso domestico che hanno esaurito la loro durata operativa" In realtà l'art. 44 restringe il campo solo a quelli specificati al comma 5:
a) frigoriferi, surgelatori e congelatori;
b) televisori;
c) computer;
d) lavatrici e lavastoviglie;
e) condizionatori d'aria.
Il decreto Ronchi dimostra così particolare sensibilità allo smaltimento di questi beni. Tali tipi di rifiuti, originariamente prodotti complessi, composti di una pluralità di materiali alcuni potenzialmente pericolosi, possono e devono essere smaltiti in modo diverso rispetto a tutti gli altri: recuperando in primo luogo alcune sostanze dannose per l'ambiente, per esempio clorofluorocarburi, idrofluorocarburi, gas dannosi all'ozono, nonché l'olio presente in alcuni motori ecc.), smontandoli nei singoli componenti, ed infine avviandoli al riciclaggio per materie omogenee.
Sono due le direttive del Parlamento e del Consiglio Europeo (la n. 2002/96/Ce e la n. 2002/95/Ce), relative ai rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, e alla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, immesse sul mercato a partire dal 1° luglio 2006.
All'art. 1 della direttiva n. 96/2002, leggiamo: "La presente direttiva reca misure miranti in via prioritaria a prevenire la produzione di rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) ed inoltre al loro reimpiego, riciclaggio e ad altre forme di recupero in modo da ridurre il volume dei rifiuti da smaltire. Essa mira inoltre a migliorare il funzionamento dal punto di vista ambientale di tutti gli operatori che intervengono nel ciclo di vita delle AEE".
Per arginare il problema connesso agli impatti ambientali dello smaltimento di questa tipologia di rifiuti, si è ritenuto opportuno definire una strategia fondata anzitutto sulla prevenzione alla fonte della formazione dei rifiuti. L'art. 4 infatti prevede per gli Stati il compito di "incoraggiare la progettazione e la produzione di apparecchiature elettriche ed elettroniche che tengano in considerazione e facilitino la soppressione e il recupero, in particolare il reimpiego e il riciclaggio dei RAEE, dei loro componenti e materiali"; ciò dovrebbe avvenire attraverso una progettazione di beni (c.d. design far environment) che consideri gli aspetti ambientali e costi correlati alla corretta gestione. Quanto agli obiettivi di raccolta, riciclaggio e recupero, la direttiva prevede obiettivi impegnativi. Per la raccolta separata, gli Stati membri dovranno provvedere affinché entro il 31 dicembre 2008 venga obbligatoriamente raggiunto un tasso di raccolta separata di RAEE provenienti dai nuclei domestici pari ad almeno 4 kg in media per abitante all’anno.
Sul territorio nazionale sono presenti, in totale, 26 piattaforme di trattamento associate a Federambiente e FISE Assoambiente. Tali impianti consistono principalmente in piattaforme di pretrattamento in quanto sono poche le piattaforme che effettuano il ciclo completo di recupero.
Per quanto riguarda il trattamento dei beni durevoli dimessi (ex art.44 D.Lgs. 22/97) contenenti CFC, questo consiste nella bonifica del sistema refrigerante, quindi nella triturazione in ambiente controllato delle carcasse e nel recupero del CFC contenuto nelle schiume tramite condensazione o assorbimento su carboni attivi. In fase di esercizio gli impianti di Trattamento di R.A.E.E. devono disporre di un piano di gestione operativa che individui le modalità e le procedure necessarie a garantire un elevato grado di protezione sia dell'ambiente che degli operatori presenti sull'impianto.
Il vero problema dei rifiuti elettronici non è tanto, come si potrebbe pensare, lo spazio che essi occupano, che resta comunque considerevole, bensì il loro potenziale impatto ambientale conseguente alla gestione del loro fine vita, per effetto delle sostanze pericolose contenute nelle apparecchiature unitamente alle plastiche non biodegradabili: una apparecchiatura di uso informatico è un insieme estremamente complesso di più di 1.000 diversi materiali, molti dei quali pericolosi (es. piombo, cadmio, mercurio e cromo).
Limitandosi ai principali, si riporta, a titola di esempio, la ripartizione degli elementi presenti in un personal computer con l'efficienza del processo di riciclaggio dei singoli materiali componenti.
Il trend di produzione dei rifiuti, sia urbani che industriali, è segnalato in crescita in tutta l’Europa. In particolare, fonti comunitarie dichiarano un incremento medio atteso per il periodo 2000 - 2009 di circa il 22%, a fronte di un incremento medio del 13,4% nel decennio precedente.
In Italia, secondo l'ultimo Rapporto Rifiuti di APAT e dell'Osservatorio Nazionale sui Rifiuti pubblicato nell'anno 2004, nel 2002 (anno in cui si riferiscono i dati più aggiornati) sono stati prodotti circa 92,1 milioni di tonnellate di rifiuti speciali, di cui 49,3 milioni di tonnellate sono non pericolosi, 4,9 milioni di tonnellate sono rifiuti speciali pericolosi, 37,3 milioni di tonnellate sono rifiuti da costruzione e demolizione e circa 400 mila tonnellate sono "rifiuti non determinati".
Secondo il programma comunitario di politica ed azione a favore dell'ambiente e di uno sviluppo sostenibile i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (WEEE o RAEE) rappresentano uno dei settori da regolare in relazione ai principi di prevenzione, recupero e smaltimento sicuro del loro fine vita. Un passo davvero significativo è stato compiuto dall'Unione Europea grazie all'emanazione della direttiva Waste from Electrical and Electronic Equipment (WEEE) 2002/96/CE.
La Direttiva WEEE e la Direttiva "gemella" RoHS, entrambe del 27 gennaio 2003 (2002/96/CE e 2002/95/CE), dettano regole ben precise in relazione allo smaltimento ecologicamente corretto dei rifiuti di apparecchi elettrici ed elettronici e alla sostituzione/eliminazione in tali apparecchiature di alcune sostanze pericolose. L'adozione di tali direttive è stata imposta, dalla crescente preoccupazione dell'UE,in ordine al rapido aumento della pericolosità dei rifiuti elettronici; oltre il 90% dei quali va attualmente in discarica senza alcun adeguato trattamento preliminare di eliminazione delle sostanze pericolose (mercurio, cadmio, piombo, cromo, PBB e PBDE) il cui utilizzo è bandito negli stessi apparecchi a partire da questo anno. Di pari importanza è la Direttiva "gemella" alla WEEE, la RoHS 20021195 /CE (Roi-iS-Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment), direttiva per la restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche (rohs), la quale prevede che gli Stati membri dell'Unione Europea provvedano dal luglio 2006 all'eliminazione dalle apparecchiature di nuova produzione di alcune sostanze altamente nocive e, di conseguenza, alla sostituzione delle stesse con materie sicure o più sicure.
Nel decreto, che regolamenta la gestione dei rifiuti elettronici nel loro fine vita, ricadono apparecchiature che coprono una vasta gamma di tipologie non solo di utilizzo domestico ma anche "professionale", riportate in un elenco, non esaustivo, allegato all'interno del decreto stesso:
grandi elettrodomestici;·
piccoli elettrodomestici;
apparecchiature informatiche e per telecomunicazioni;
apparecchiature di consumo;·
apparecchiature di illuminazione;
strumenti elettrici ed elettronici (ad eccezione degli utensili industriali fissi di grandi dimensioni);
giocattoli e apparecchiature per il tempo libero e lo sport;
apparecchiature mediche (ad eccezione di tutti i prodotti impiantati e infettati);
strumenti di monitoraggio e di controllo;· distributori automatici.
Le apparecchiature di nuova immissione dovranno sempre riportare il marchio identificativo del produttore ed il simbolo, rappresentativo della Direttiva RAEE, del "cassonetto mobile barrato" che evidenzi l'immissione sul mercato posteriore al 13 agosto 2006 oltre ad indicare la necessità di effettuare una raccolta separata di quelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, in modo che sia sempre possibile individuare chiaramente il produttore ed attribuirgli le competenti responsabilità.
Nelle more dell'entrata in vigore delle singole disposizioni di cui al D.Igs. 1511/05, continua ad applicarsi la disciplina di cui all'art. 44 del Dlg. Nr. 22/97. (Titolo III art. 227, comma 1 lettera a- del Testo Unico in materia ambientale pubblicato sul S.O. alla G.U. del 14.4.06 n. 88).