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Rifiuti da apparecchiature elettroniche
di Pasquale De Guglielmo Stampa

38_M_1160854377.jpgL’art. 44 del decreto Ronchi regola­menta la gestione di una particolare categoria di rifiuti, ovvero quelli deri­vanti dai cosiddetti beni durevoli, che lo stesso definisce: "beni di uso domestico che hanno esaurito la loro durata  operativa"   In realtà l'art. 44 restringe il campo solo a quelli specificati al comma 5:

  • a) frigoriferi, surge­latori e congelatori;
  • b) televisori; 
  • c) compu­ter;
  • d) lavatrici e lavastoviglie;
  • e) condiziona­tori d'aria.

Il decreto Ronchi dimostra co­sì particolare sensibilità allo smaltimento di questi beni. Tali tipi di rifiuti, originariamente prodotti complessi, com­posti di una pluralità di materiali alcuni potenzialmente pericolosi, possono e de­vono essere smaltiti in modo diverso ri­spetto a tutti gli altri: recuperando in pri­mo luogo alcune sostanze dannose per l'ambiente, per esempio clorofluorocar­buri, idrofluorocarburi, gas dannosi all'o­zono, nonché l'olio presente in alcuni mo­tori ecc.), smontandoli nei singoli compo­nenti, ed infine avviandoli al riciclaggio per materie omogenee.

Sono due le direttive del Par­lamento e del Consiglio Europeo (la n. 2002/96/Ce e la n. 2002/95/Ce), relative ai rifiuti di appa­recchiature elettriche ed elettroniche, e alla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiatu­re elettriche ed elettroniche,  immesse sul mercato a partire dal 1° luglio 2006.

All'art. 1 della direttiva n. 96/2002, leggiamo: "La presente direttiva reca misure miranti in via prioritaria a prevenire la pro­duzione di rifiuti di apparecchiature elettri­che ed elettroniche (RAEE) ed inoltre al loro reimpiego, riciclaggio e ad altre forme di re­cupero in modo da ridurre il volume dei rifiuti da smaltire. Essa mira inoltre a migliorare il funzionamento dal punto di vista ambientale di tutti gli operatori che intervengono nel ci­clo di vita delle AEE".

Per arginare il proble­ma connesso agli impatti ambientali dello smaltimento di questa tipologia di rifiuti, si è ritenuto opportuno definire una strategia fondata anzitutto sulla prevenzione alla fonte della forma­zione dei rifiuti. L'art. 4 infatti prevede per gli Stati il compito di "incoraggiare la progettazione e la produzione di apparec­chiature elettriche ed elettroniche che tenga­no in considera­zione e facilitino la soppressione e il recupero, in parti­colare il reimpiego e il riciclaggio dei RAEE, dei loro componenti e ma­teriali"; ciò do­vrebbe avvenire attraverso una progettazione di beni (c.d. design far environment) che consideri gli aspetti ambienta­li e costi correlati alla corretta ge­stione. Quanto agli obiettivi di raccolta, riciclaggio e recupero, la diretti­va prevede obiettivi impegnativi. Per la raccolta separata, gli Stati membri do­vranno provvedere affinché entro il 31 di­cembre 2008 venga obbligatoriamente raggiunto un tasso di raccolta separata di RAEE provenienti dai nuclei domestici pa­ri ad almeno 4 kg in media per abitante al­l’anno.

Sul territorio nazionale sono presenti, in totale, 26 piattaforme di tratta­mento associate a Federambiente e FISE Assoambiente. Tali impianti consistono principalmente in piattaforme di pretrat­tamento in quanto sono poche le piatta­forme che effettuano il ciclo completo di recupero.

Per quanto riguarda il tratta­mento dei beni durevoli dimessi (ex art.44 D.Lgs. 22/97) contenenti CFC, questo consiste nella bonifica del sistema refrigerante, quindi nella triturazione in ambiente controllato delle carcasse e nel recupero del CFC contenuto nelle schiu­me tramite condensazione o assorbimen­to su carboni attivi. In fase di esercizio gli impianti di Trattamento di R.A.E.E. devo­no disporre di un piano di gestione opera­tiva che individui le modalità e le procedu­re necessarie a garantire un elevato gra­do di protezione sia dell'ambiente che degli operatori presenti sull'impianto.

Il vero problema dei rifiuti elettronici non è tanto, come si potrebbe pensare, lo spa­zio che essi occupano, che resta comunque considerevole, bensì il loro potenzia­le impatto ambientale conseguente alla gestione del loro fine vita, per effetto del­le sostanze pericolose contenute nelle apparecchiature unitamente alle plasti­che non biodegradabili: una apparecchiatura di uso informatico è un insieme estremamente complesso di più di 1.000 diversi materiali, molti dei quali pericolosi (es. piombo, cadmio, mercurio e cromo).

Limitandosi ai principali, si riporta, a tito­la di esempio, la ripartizione degli ele­menti presenti in un personal computer con l'efficienza del processo di riciclag­gio dei singoli materiali componenti.

Il trend di produzione dei rifiuti, sia urbani che industriali, è segnalato in crescita in tutta l’Europa. In particolare, fonti comuni­tarie dichiarano un incremento medio at­teso per il periodo 2000 - 2009 di circa il 22%, a fronte di un incremento medio del 13,4% nel decennio precedente.

In Italia, secondo l'ultimo Rapporto Ri­fiuti di APAT e dell'Osservatorio Nazio­nale sui Rifiuti pubblicato nell'anno 2004, nel 2002 (anno in cui si riferiscono i dati più aggiornati) sono stati prodotti circa 92,1 milioni di tonnellate di rifiuti speciali, di cui 49,3 milioni di tonnel­late sono non pericolosi, 4,9 milioni di tonnellate sono rifiuti speciali pericolosi, 37,3 milioni di tonnellate sono rifiuti da costruzione e demolizione e circa 400 mi­la tonnellate sono "rifiuti non determina­ti".

Secondo il programma comunitario di politica ed azione a favore dell'ambiente e di uno sviluppo sostenibile i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (WEEE o RAEE) rappresentano uno dei settori da regola­re in relazione ai principi di prevenzione, recupero e smaltimento sicuro del loro fine vita. Un passo davvero significativo è stato compiuto dall'Unione Euro­pea grazie all'emanazione della diretti­va Waste from Electrical and Electronic Equipment (WEEE) 2002/96/CE.

La Di­rettiva WEEE e la Direttiva "gemella" RoHS, entrambe del 27 gennaio 2003 (2002/96/CE e 2002/95/CE), dettano regole ben precise in relazione al­lo smaltimento ecologicamente corretto dei rifiuti di apparecchi elettrici ed elettro­nici e alla sostituzione/eliminazione in ta­li apparecchiature di alcune sostanze pe­ricolose. L'adozione di tali direttive è sta­ta imposta, dalla crescente preoccupa­zione dell'UE,in ordine al rapido aumen­to della pericolosità dei rifiuti elettronici; oltre il 90% dei quali va attualmente in discari­ca senza alcun adeguato trattamento preliminare di eliminazione delle sostan­ze pericolose (mercurio, cadmio, piom­bo, cromo, PBB e PBDE) il cui utilizzo è bandito negli stessi apparecchi a partire da questo anno. Di pari importanza è la Diretti­va "gemella" alla WEEE, la RoHS 20021195 /CE (Roi-iS-Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment), di­rettiva per la restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiatu­re elettriche ed elettroniche (rohs), la quale prevede che gli Stati membri del­l'Unione Europea provvedano dal luglio 2006 all'eliminazione dalle apparec­chiature di nuova produzione di alcune sostanze altamente nocive e, di conse­guenza, alla sostituzione delle stesse con materie sicure o più sicure.

Nel decreto, che regolamenta la gestione dei rifiuti elettronici nel loro fine vita, ricadono ap­parecchiature che coprono una vasta gamma di tipologie non solo di utilizzo domestico ma anche "professionale", ri­portate in un elenco, non esaustivo, alle­gato all'interno del decreto stesso:

  • grandi elettrodomestici;· 
  • piccoli elettrodomestici;
  • apparecchiature informatiche e per telecomunicazioni;
  • apparecchiature di consumo;·
  • apparecchiature di illuminazione;
  • strumenti elettrici ed elettronici (ad eccezione degli utensili industriali fissi di grandi dimensioni);
  • giocattoli e apparecchiature per il tempo libero e lo sport;
  • apparecchiature mediche (ad eccezione di tutti i prodotti impiantati e infettati);
  • strumenti di monitoraggio e di controllo;·  distributori automatici.

Le apparecchiature di nuova immissione dovranno sempre riportare il marchio identificativo del produttore ed il simbo­lo, rappresentativo della Direttiva RAEE, del "cassonetto mobile barrato" che evi­denzi l'immissione sul mercato posteriore al 13 agosto 2006 oltre ad indicare la ne­cessità di effettuare una raccolta separa­ta di quelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, in modo che sia sempre pos­sibile individuare chiaramente il produt­tore ed attribuirgli le competenti respon­sabilità.

Nelle more dell'entrata in vigore delle singole disposizioni di cui al D.Igs. 1511/05, continua ad applicarsi la disci­plina di cui all'art. 44 del Dlg. Nr. 22/97. (Titolo III art. 227, comma 1 lettera a- del Testo Unico in materia ambientale pub­blicato sul S.O. alla G.U. del 14.4.06 n. 88).



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