News Donne Geometra

L’uso dei bonus fiscali legati agli interventi edilizi è vincolato al completamento di tali interventi in base alle tempistiche prestabilite dai titoli abilitativi. La Corte di Cassazione Penale, con la sentenza n. 42012/2022 (allegata all’opuscolo riservato) esprimendosi a favore del sequestro sul portale dell’Agenzia delle Entrate dei falsi crediti d’imposta nell’ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia – aveva vincolato i bonus edilizi al completamento degli interventi.

 

Il decreto Cessioni (DI n. 11/2023) però in base all’articolo 2 ter, ha stabilito che la liquidazione per stato di avanzamento, per i lavori diversi dal superbonus, è una facoltà e non un obbligo.

 

Con sentenza n. 45558/2022 (allegata alla presente) la terza sezione penale della Corte di Cassazione, ha affrontato il tema del sequestro preventivo dei crediti fiscali edilizi oggetto di cessione sulla base del regime dettato dall’art. 121 del Decreto rilancio.  La Corte di Cassazione ricorda come vada qualificata persona estranea al reato – nei cui confronti non può essere disposta la misura di sicurezza – il soggetto che non abbia ricavato vantaggi ed utilità dal reato e che sia in buona fede, non potendo conoscere – con l’uso della diligenza richiesta dalla situazione concreta – l’utilizzo del bene per fini illeciti

Tuttavia, secondo la Cassazione, nella disciplina del Decreto rilancio, il cessionario dei crediti di imposta che provveda alla monetizzazione del credito al cedente, anzitutto consegue indubbiamente un vantaggio economico dalla cessione del credito di imposta.

Secondo tale disciplina, la cessione dei crediti fiscali viene perfezionata ad un valore minore rispetto al valore nominale, e ciò comporta un utile in capo al cessionario, stante che l’acquisto del credito di imposta viene monetizzato al cedente ad un valore decisamente inferiore rispetto a quello nominale del credito ceduto, concretizzando così un utile sui singoli crediti acquistati.  Alla luce di ciò, sottolinea la Cassazione, è evidente che la posizione del cessionario che lucra un vantaggio considerevole dall’operazione di cessione dei crediti fiscali sia quella di un soggetto difficilmente qualificabile – agli effetti del sequestro e della relativa confisca – come persona estranea al reato, proprio perché il cessionario del credito di imposta riceve vantaggio dall’altrui attività criminosa e, anzi, dovrà riconoscersi la sussistenza, in una tale evenienza, di un legame tra la posizione del terzo e la commissione del reato.

FONTE: Associazione Nazionale Donne Geometra - PROFESSIONE GEOMETRA

Donne Geometra05/06/2023 di Carmine Teodosio

NEW FISCALI, BONUS EDILIZI, SENTENZE, INFORMAZIONI PROFESSIONALI

Notizie di Categoria

Catasto, Fiscali, bonus edilizi e normativa

  • Il frazionamento di enti urbani e le ripercussioni a livello catastale. Clicca qui
  • Ispezioni ipotecarie anche per unità immobiliare: i nuovi servizi dell’AdE. Clicca qui
  • Borghi e sostenibilità ambientale: domande dall’8 Giugno 2023. Clicca qui.
  • Superbonus: riaperti i termini per le villette. Clicca qui
  • Edifici Salubri: in arrivo i nuovi requisiti igienico-sanitari in sostituzione di quelli del 1975. Clicca qui
  • Sicurezza: la nuova piattaforma dell’INAIL per la Valutazione dei Rischi. Clicca qui
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  • IMU 2023: le esenzioni e chi paga. Clicca qui
  • Recuperare una denuncia di successione online. Clicca qui
  • I vantaggi fiscali per cambiare gli infissi. Clicca qui
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Sentenze

  • I termini per l’impugnazione dei titoli edili: parola al Consiglio di Stato. Clicca qui
  • Titoli edilizi: tettoia e pergolato. La pronuncia del TAR. Clicca qui
  • Superbonus controllo dell’Agenzia delle Entrate e revoca dei benefici fiscali: la Sentenza. Clicca qui
  • Il mediatore immobiliare risarcisce il cliente se non lo informa sulla regolarità urbanistica e gli abusi. Clicca qui
  • Reati edilizi: interventi di manutenzione ordinaria su immobili oggetto di abuso edilizio. Clicca qui

Edilizia

  • Per l’isolamento termico e la qualità ambientale scarti di fibra di foglie di ananas e carta Hvs. Clicca qui
  • Gli edifici possono far ammalare: occorre conoscere gli indicatori di fragilità ambientale per tutelare la salute. Clicca qui
  • “Case green” inquinamento e requisiti energetici: cosa impone la direttiva europea. Clicca qui

 

FONTE: Associazione Nazionale Donne Geometra - PROFESSIONE GEOMETRA

Donne Geometra01/06/2023 di Carmine Teodosio

Donne Geometra29/05/2023 di Carmine Teodosio

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FONTE: Associazione Nazionale Donne Geometra - PROFESSIONE GEOMETRA

 

Donne Geometra29/05/2023 di Carmine Teodosio

Donne Geometra23/05/2023 di Carmine Teodosio

Con la risposta ad interpello 24.04.2023 n. 65335, il Ministero
dell’Ambiente ha dato riscontro ad un quesito in merito alla corretta
interpretazione dell’art. 10 del D.L. 50/2022, con particolare riferimento
al riparto di competenza per il rilascio della VIA per la realizzazione di
impianti di produzione di energia rinnovabile da fonte eolica e fotovoltaica
e al calcolo della soglia di potenza dell’impianto.

Detto decreto legge ha infatti modificato l’allegato II, Parte II, D.Lgs.
152/2006 e ha stabilito che per calcolare se è stata raggiunta la potenza di
30 MW (per l’eolico) o 10 MW (per il fotovoltaico) ai fini di
assoggettamento a Via statale, si dovrà considerare solo la potenza indicata
nel progetto senza includere quella di impianti e/o progetti situati in aree
contigue o col medesimo centro di interesse, ovvero il medesimo punto di
connessione e per i quali è già in corso una Via o è già stato rilasciato un
provvedimento di compatibilità ambientale.

Il Ministero ha precisato che per calcolare la potenza di detti impianti ai
fini del loro assoggettamento a Via statale si applicano solo le regole del
D.Lgs. 152/2006, risultando irrilevanti eventuali contrasti normativi con il
D.M. 10 settembre 2010 (Linee guida autorizzazione impianti a fonti
rinnovabili).

Il Codice dell’ambiente prevede, infatti, un regime di favore tassativo e,
conseguenza, andranno vanno esclusi sistemi di calcolo alternativi per la
potenza di detti impianti ai fini di assoggettabilità a Via.

È stato altresì precisato che la modifica normativa apportata dal D.L.
50/2022 all’allegato II, Parte II, D.Lgs. 152/2006 vada applicata anche ai
progetti ricadenti nella competenza regionale ex allegato IV, Parte II,
D.Lgs. 152/2006, in un’ottica di coordinamento tra le discipline.
 

FONTE: Associazione Nazionale Donne Geometra - PROFESSIONE GEOMETRA

Donne Geometra15/05/2023 di Carmine Teodosio

Donne Geometra15/05/2023 di Carmine Teodosio

La Contabilità del Geometra va con il principio di Cassa. La decisione
della Corte di Cassazione

In caso di accertamento analitico-induttivo, l'Agenzia delle Entrate deve
considerare, anche la possibilità che i compensi siano stati incassati negli
anni precedenti o successivi a quello del controllo. Lo sottolinea la Corte
di Cassazione nella sentenza n. 11339/2023. In sede di accertamento
analitico-induttivo nei confronti di un geometra, che tassa il reddito per
cassa, l’Ufficio deve valutare il fatto che i compensi sono stati incassati
in anni antecedenti o successivi a quello sottoposto a controllo.

Il fatto oggetto di intervento da parte della Corte di Cassazione, trae
origine da un avviso di accertamento, ai fini IRPEF, IRAP e IVA, emesso nei
confronti di un geometra, nei confronti del quale, attraverso informazioni
assunte presso l’ufficio del Territorio, nonché presso il Comune, era emerso
che aveva svolto, nell’anno 2008, un significativo numero di prestazioni
professionali per pratiche catastali ed edilizie, incompatibili con l’esiguo
reddito dichiarato, sicché poteva ritenersi che dette prestazioni non
fossero state in parte fatturate, o che comunque erano state sottofatturate.

I giudici del riesame hanno osservato, in particolare, che in tema di
accertamento analitico-induttivo, l’Amministrazione può provare i fatti
anche ricorrendo a presunzioni semplici, spettando al contribuente la prova
contraria.

Nel caso di specie sussistevano una serie di indici concordanti ed univoci
deponenti per una maggiore capacità contributiva del professionista rispetto
a quanto dichiarato, quali in primo luogo il numero di pratiche a lui
attribuibili, la mancata fatturazione in toto delle prestazioni catastali,
nonché la sotto fatturazione rispetto ai valori medi di tariffa
professionale.

Elementi che non erano stati adeguatamente valutati dai giudici di primo
grado. Da qui il ricorso in cassazione del contribuente.

Nello specifico, oggetto dell’attività di geometra è la progettazione, la
direzione, l’assistenza e la contabilità dei lavori di costruzione edile.
Gli incarichi professionali tipici di questa categoria sono, pertanto:
progettazione, direzione, assistenza e contabilità dei lavori, collaudi,
perizie e stime, rilievi topografici, attività catastali, redazioni di
tabelle millesimali, consulenze tecniche e d’ufficio, attività contenziosa,
amministrazione di beni e compilazione di dichiarazioni di successione.

Il settore presenta diverse implicazioni fiscali, la cui lettura è
demandata ai verificatori in sede di controllo, volto a ricostruire in
maniera credibile o verosimile i compensi non fatturati, legati, in
particolar modo, ai privati, tutti soggetti che non necessitano di fatture,
pur se in certe ipotesi il legislatore ha cercato di costruire un contrasto
di interessi.

Le relazioni tecniche, gli elaborati, i progetti e i calcoli metrici sono
tutti elementi documentali, da cui può rinvenirsi la prova delle prestazioni
effettuate e non fatturate, ovvero sottofatturate.

Nel caso di specie, le ricerche effettuate presso gli stessi Uffici ed
amministrazioni pubbliche frequentate dal geometra – che conservano traccia
delle prestazioni professionali rese – permettono l’individuazione di
prestazioni non fatturate, valorizzate sulla scorta di quanto pattuito per
prestazioni professionali similari.

Deve restare fermo il principio secondo cui la determinazione del reddito
degli esercenti arti e professioni ha luogo assumendo esclusivamente i
compensi effettivamente percepiti ed i costi ed oneri, inerenti alla
produzione del reddito, effettivamente sostenuti nel periodo d’imposta.

 

FONTE: Associazione Nazionale Donne Geometra - PROFESSIONE GEOMETRA

Donne Geometra15/05/2023 di Carmine Teodosio

L’Agenzia delle entrate detta le istruzioni per la redazione degli atti di
aggiornamento Pregeo e Docfa per favorire il corretto assolvimento degli
adempimenti ed evitare disallineamenti


Con la circolare n. 11 dell’8 maggio 2023 (allegata alla
presente),l’Agenzia delle entrate definisce, le regole da seguire per
l’aggiornamento degli archivi del Catasto terreni e Catasto fabbricati in
caso di frazionamento degli “Enti Urbani” ovvero di quelle porzioni di
territorio (particelle catastali) che, una volta edificate, vengono censite
nel Catasto fabbricati e, quindi, sottratte all’aggiornamento al Catasto
terreni, nel quale restano individuate come “Enti urbani”, prive di
indicazione dei soggetti che vantano diritti su di esse.
Nella logica della gestione integrata delle banche dati catastali
introdotta con il Sistema Integrato del Territorio (Sit), vengono altresì
chiarite le regole per garantite l'allineamento della cartografia e degli
archivi censuari di Catasto Terreni e Catasto Fabbricati.
Si parla di frazionamento di “Enti urbani”, ad esempio, quando viene
effettuato l’ampliamento della sede stradale sulla quale affaccia la
porzione di un terreno. In tale ipotesi, la circolare odierna, in
particolare, chiarisce in quali casi deve essere presentata una richiesta di
aggiornamento geometrico del Catasto terreni (con la procedura Pregeo), da
perfezionare successivamente al Catasto fabbricati, e quando, invece, come
nella maggior parte dei casi, occorra effettuare direttamente
l’aggiornamento al Catasto fabbricati (con la procedura Docfa). Lo scopo è
uniformare i comportamenti finora seguiti dagli uffici-Territorio
dell’Agenzia (Up Territorio), fornendo, contemporaneamente, indicazioni ai
professionisti sulle modalità da seguire nei casi trattati.

Il documento di prassi risponde, inoltre, all’esigenza di assicurare un
coordinamento tra il Catasto terreni e il Catasto fabbricati, tenuto conto
della gestione profondamente integrata dei due organismi nel Sistema
integrato del territorio (Sit).

La circolare si completa con un allegato tecnico che raccoglie alcune
casistiche ed esemplificazioni che possono agevolare l’applicazione dei
principi generali espressi nel documento stesso.
 

FONTE: Associazione Nazionale Donne Geometra - PROFESSIONE GEOMETRA

Donne Geometra15/05/2023 di Carmine Teodosio

Modifiche al Decreto Legislativo n.81/2008: disciplina in materia di tutela
della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro
Nella Gazzetta Ufficiale n. 103 del 4 maggio 2023 è stato pubblicato il
decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48 (Misure urgenti per l'inclusione sociale
e l'accesso al mondo del lavoro) che stabilisce alcune importanti modifiche
alla disciplina in materia di tutela della salute e della sicurezza nei
luoghi di lavoro di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
Le modifiche riguardano interventi urgenti in materia di rafforzamento
delle regole di sicurezza sul lavoro e di tutela contro gli infortuni,
nonché di aggiornamento del sistema di controlli ispettivi.

In particolare, sono state apportate le seguenti modifiche:

MEDICO COMPETENTE

* Obbligo per i datori di lavoro di nominare il medico competente se
richiesto dalla valutazione dei rischi. Viene quindi introdotto un nuovo
“doppio” obbligo al medico competente:
* Ottenere la cartella sanitaria che viene rilasciata al lavoratore
dal medico competente del precedente datore di lavoro (ai sensi dell’art. 25
comma 1 lettera e)
* Tenere conto della cartella sanitaria ricevuta dal precedente datore
di lavoro ai fini del giudizio di idoneità (regolato all’art. 41 comm2
lettera a).
* Inoltre, con la lettera n-bis si richiede al medico di indicare un
sostituto in caso di impedimento grave e per motivate ragioni.

LAVORATORI AUTONOMI

L’estensione ai lavoratori autonomi di alcune misure di tutela previste nei
cantieri: questi sono chiamati al rispetto delle norme del Titolo IV
(CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI): ricordando che le Opere provvisionali sono
regolate all’Articolo 112 – Idoneità delle opere provvisionali.

FORMAZIONE E ATTREZZATURE

* Particolare attenzione sui contenuti minimi della formazione
(contenuti, verifica finale e verifiche di efficacia della formazione), il
monitoraggio e l’efficacia del nuovo Accordo (o Accordi) di formazione,
sulle attività formative ed il suo rispetto da parte degli enti formatori e
dei discenti.
* Vi è dunque l’obbligo di formazione specifica in capo al datore di
lavoro nel caso di utilizzo di attrezzature di lavoro per attività
professionali e conseguenti sanzioni in caso di inosservanza: ricordiamo che
il comma 4 dell’articolo 71 prevede tale obbligo per i lavoratori incaricati
all’uso di tali attrezzature, con Il nuovo comma 4-bis viene imposto il
medesimo obbligo di formazione e addestramento specifico al datore di lavoro
che utilizza egli stesso le attrezzature.
* Per quanto riguarda il noleggio e la concessione di attrezzature la
dichiarazione obbligatoria da effettuare non è più solo a carico del datore
di lavoro ma anche del semplice soggetto che prenda a noleggio; quest’ultimo
deve sempre attestare l’avvenuta formazione e l’addestramento specifico dei
soggetti che andranno a utilizzare le suddette attrezzature.
* ASL e INAIL non potranno più avvalersi dei soggetti pubblici e
privati per l’effettuazione delle verifiche periodiche (regolate al comma 11
del medesimo art.71)
 

FONTE: Associazione Nazionale Donne Geometra - PROFESSIONE GEOMETRA

Donne Geometra15/05/2023 di Carmine Teodosio



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