Donne Geometra

VIA, per gli impianti eolici e fotovoltaici si applica il Codice dell’ambiente
15/05/2023 di Carmine Teodosio

Con la risposta ad interpello 24.04.2023 n. 65335, il Ministero
dell’Ambiente ha dato riscontro ad un quesito in merito alla corretta
interpretazione dell’art. 10 del D.L. 50/2022, con particolare riferimento
al riparto di competenza per il rilascio della VIA per la realizzazione di
impianti di produzione di energia rinnovabile da fonte eolica e fotovoltaica
e al calcolo della soglia di potenza dell’impianto.

Detto decreto legge ha infatti modificato l’allegato II, Parte II, D.Lgs.
152/2006 e ha stabilito che per calcolare se è stata raggiunta la potenza di
30 MW (per l’eolico) o 10 MW (per il fotovoltaico) ai fini di
assoggettamento a Via statale, si dovrà considerare solo la potenza indicata
nel progetto senza includere quella di impianti e/o progetti situati in aree
contigue o col medesimo centro di interesse, ovvero il medesimo punto di
connessione e per i quali è già in corso una Via o è già stato rilasciato un
provvedimento di compatibilità ambientale.

Il Ministero ha precisato che per calcolare la potenza di detti impianti ai
fini del loro assoggettamento a Via statale si applicano solo le regole del
D.Lgs. 152/2006, risultando irrilevanti eventuali contrasti normativi con il
D.M. 10 settembre 2010 (Linee guida autorizzazione impianti a fonti
rinnovabili).

Il Codice dell’ambiente prevede, infatti, un regime di favore tassativo e,
conseguenza, andranno vanno esclusi sistemi di calcolo alternativi per la
potenza di detti impianti ai fini di assoggettabilità a Via.

È stato altresì precisato che la modifica normativa apportata dal D.L.
50/2022 all’allegato II, Parte II, D.Lgs. 152/2006 vada applicata anche ai
progetti ricadenti nella competenza regionale ex allegato IV, Parte II,
D.Lgs. 152/2006, in un’ottica di coordinamento tra le discipline.
 

FONTE: Associazione Nazionale Donne Geometra - PROFESSIONE GEOMETRA




Cerca News
Ok.
Inserisci un testo da cercare.