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L’uso dei bonus fiscali legati agli interventi edilizi è vincolato al completamento di tali interventi in base alle tempistiche prestabilite dai titoli abilitativi. La Corte di Cassazione Penale, con la sentenza n. 42012/2022 (allegata all’opuscolo riservato) esprimendosi a favore del sequestro sul portale dell’Agenzia delle Entrate dei falsi crediti d’imposta nell’ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia – aveva vincolato i bonus edilizi al completamento degli interventi.

 

Il decreto Cessioni (DI n. 11/2023) però in base all’articolo 2 ter, ha stabilito che la liquidazione per stato di avanzamento, per i lavori diversi dal superbonus, è una facoltà e non un obbligo.

 

Con sentenza n. 45558/2022 (allegata alla presente) la terza sezione penale della Corte di Cassazione, ha affrontato il tema del sequestro preventivo dei crediti fiscali edilizi oggetto di cessione sulla base del regime dettato dall’art. 121 del Decreto rilancio.  La Corte di Cassazione ricorda come vada qualificata persona estranea al reato – nei cui confronti non può essere disposta la misura di sicurezza – il soggetto che non abbia ricavato vantaggi ed utilità dal reato e che sia in buona fede, non potendo conoscere – con l’uso della diligenza richiesta dalla situazione concreta – l’utilizzo del bene per fini illeciti

Tuttavia, secondo la Cassazione, nella disciplina del Decreto rilancio, il cessionario dei crediti di imposta che provveda alla monetizzazione del credito al cedente, anzitutto consegue indubbiamente un vantaggio economico dalla cessione del credito di imposta.

Secondo tale disciplina, la cessione dei crediti fiscali viene perfezionata ad un valore minore rispetto al valore nominale, e ciò comporta un utile in capo al cessionario, stante che l’acquisto del credito di imposta viene monetizzato al cedente ad un valore decisamente inferiore rispetto a quello nominale del credito ceduto, concretizzando così un utile sui singoli crediti acquistati.  Alla luce di ciò, sottolinea la Cassazione, è evidente che la posizione del cessionario che lucra un vantaggio considerevole dall’operazione di cessione dei crediti fiscali sia quella di un soggetto difficilmente qualificabile – agli effetti del sequestro e della relativa confisca – come persona estranea al reato, proprio perché il cessionario del credito di imposta riceve vantaggio dall’altrui attività criminosa e, anzi, dovrà riconoscersi la sussistenza, in una tale evenienza, di un legame tra la posizione del terzo e la commissione del reato.

FONTE: Associazione Nazionale Donne Geometra - PROFESSIONE GEOMETRA

Donne Geometra05/06/2023 di Carmine Teodosio

Il prossimo 16 giugno scade il versamento della prima rata dell’acconto IMU per l’anno 2023, pari al 50% dell’imposta dovuta nell’anno precedente, calcolato con le aliquote e le detrazioni del 2022.

  • Il saldo dovrà essere poi versato entro il 16 dicembre, applicando le aliquote deliberate dal Comune per il 2023.
  • I soggetti tenuti al pagamento sono proprietari e titolari di usufrutto, uso, abitazione, su terreni agricoli ed edificabili, e fabbricati, compresi quelli rurali ad uso strumentale. È esente l’abitazione principale, qualora non sia “di lusso” (categorie A1, A8, A9).
  • Sono inoltre esenti i terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali (comprese le società agricole IAP) e quelli situati nelle zone considerate di montagna o collina.
  • L’esenzione vale anche per agricoltori pensionati che mantengono l’iscrizione alla previdenza agricola e per i familiari coadiuvanti del coltivatore diretto, appartenenti allo stesso nucleo familiare.
  • Le aree fabbricabili coltivate e condotte da coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali sono considerate terreni agricoli.
  • fabbricati rurali ad uso strumentale (ricovero attrezzi o animali, magazzini ecc.) sono soggetti all’aliquota ridotta dello 0,1% che il Comune può ridurre o azzerare.
  • L’imposta è ridotta al 50% per i fabbricati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati e, al sussistere di particolari condizioni, anche per quelli concessi in comodato d’uso gratuito a parenti di primo grado.


Per il pagamento, deve essere utilizzato il modello F24, e si può compensare con eventuali crediti disponibili.

Il codice tributo:

  • per i terreni è il 3914,
  • per le aree edificabili è il 3916  
  • per gli altri fabbricati il 3918.

 

Nel caso di vendita in corso d’anno si tratta di verificare i mesi di effettivo possesso.

In caso di tardivo o omesso versamento è prevista una sanzione del 30%, con possibilità di beneficiare del ravvedimento operoso.

 

FONTE: Associazione Nazionale Donne Geometra - PROFESSIONE GEOMETRA

Leggi & Normativa01/06/2023 di Carmine Teodosio

NEW FISCALI, BONUS EDILIZI, SENTENZE, INFORMAZIONI PROFESSIONALI

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Sentenze

  • I termini per l’impugnazione dei titoli edili: parola al Consiglio di Stato. Clicca qui
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  • Superbonus controllo dell’Agenzia delle Entrate e revoca dei benefici fiscali: la Sentenza. Clicca qui
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  • Gli edifici possono far ammalare: occorre conoscere gli indicatori di fragilità ambientale per tutelare la salute. Clicca qui
  • “Case green” inquinamento e requisiti energetici: cosa impone la direttiva europea. Clicca qui

 

FONTE: Associazione Nazionale Donne Geometra - PROFESSIONE GEOMETRA

Donne Geometra01/06/2023 di Carmine Teodosio

Convegni, Seminari e Corsi30/05/2023 di Carmine Teodosio

Superbonus & Ecobonus29/05/2023 di Carmine Teodosio

Donne Geometra29/05/2023 di Carmine Teodosio

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FONTE: Associazione Nazionale Donne Geometra - PROFESSIONE GEOMETRA

 

Donne Geometra29/05/2023 di Carmine Teodosio

Primo Piano26/05/2023 di Carmine Teodosio

Donne Geometra23/05/2023 di Carmine Teodosio

Con riscontro all'interpello ambientale, il Ministero ha risposto alle
richieste di chiarimento relative all'identificazione del soggetto obbligato
alla gestione e avvio a recupero/smaltimento dei rifiuti giacenti sulle
strade in ragione della titolarità nella gestione (anche se collocate su
territorio comunale).
E’ stato confermato l'orientamento giurisprudenziale espresso nella
sentenza del Consiglio di Stato n. 7189/2021, formulata nei confronti di
ANAS, nell'ambito della quale 𝙘𝙤𝙣 𝙧𝙞𝙛𝙚𝙧𝙞𝙢𝙚𝙣𝙩𝙤 𝙖𝙡𝙡𝙖
𝙛𝙖𝙩𝙩𝙞𝙨𝙥𝙚𝙘𝙞𝙚 𝙙𝙚𝙞 𝙧𝙞𝙛𝙞𝙪𝙩𝙞 𝙖𝙗𝙗𝙖𝙣𝙙𝙤𝙣𝙖𝙩𝙞
𝙨𝙪𝙡𝙡'𝙖𝙧𝙚𝙖 𝙙𝙞 𝙨𝙚𝙙𝙞𝙢𝙚 𝙙𝙞 𝙪𝙣𝙖 𝙨𝙩𝙧𝙖𝙙𝙖
𝙥𝙪𝙗𝙗𝙡𝙞𝙘𝙖, 𝙞𝙡 𝙙.𝙡𝙜𝙨. 𝙣. 285 /1992 𝙥𝙧𝙚𝙫𝙖𝙡𝙚 𝙘𝙤𝙢𝙚
𝗱𝗶𝘀𝗰𝗶𝗽𝗹𝗶𝗻𝗮 𝙨𝙥𝙚𝙘𝙞𝙖𝙡𝙚 𝙧𝙞𝙨𝙥𝙚𝙩𝙩𝙤 𝙖 𝙦𝙪𝙚𝙡𝙡𝙖 𝙙𝙞
𝙘𝙪𝙞 𝙖𝙡𝙡'𝙖𝙧𝙩𝙞𝙘𝙤𝙡𝙤 198 𝙙𝙚𝙡 𝙙.𝙡𝙜𝙨. 152/2006.
Pertanto, in caso di 𝗮𝗯𝗯𝗮𝗻𝗱𝗼𝗻𝗼 𝘀𝘂 𝘀𝘂𝗼𝗹𝗼 𝗽𝘂𝗯𝗯𝗹𝗶𝗰𝗼
𝗰𝗼𝗺𝘂𝗻𝗮𝗹𝗲, le attività di raccolta e trasporto competono ai Comuni
stessi, anche laddove i rifiuti derelitti siano inquadrabili nella categoria
generale dei rifiuti speciali.
Nel caso in cui l’𝗮𝗯𝗯𝗮𝗻𝗱𝗼𝗻𝗼 𝗱𝗲𝗶 𝗿𝗶𝗳𝗶𝘂𝘁𝗶 𝗮𝘃𝘃𝗲𝗻𝗴𝗮
𝘀𝘂 𝘁𝗿𝗮𝘁𝘁𝗶 𝘀𝘁𝗿𝗮𝗱𝗮𝗹𝗶 𝗱𝗶 𝗰𝗼𝗺𝗽𝗲𝘁𝗲𝗻𝘇𝗮 𝗻𝗼𝗻
𝗰𝗼𝗺𝘂𝗻𝗮𝗹𝗲, trova applicazione l’articolo 14 comma 1, lettera a), del
D.Lgs. n. 285/1992 che dispone che gli enti proprietari delle strade,
provvedano, fra l’altro, “alla manutenzione, gestione e pulizia delle
strade, delle loro pertinenze e arredo, nonché delle attrezzature, impianti
e servizi”. I medesimi obblighi sono in capo ai concessionari ai sensi del
c. 3 del medesimo articolo.

 

FONTE: Associazione Nazionale Donne Geometra - PROFESSIONE GEOMETRA

Primo Piano23/05/2023 di Carmine Teodosio



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