La Contabilità del Geometra va con il principio di Cassa. La decisione
della Corte di Cassazione
In caso di accertamento analitico-induttivo, l'Agenzia delle Entrate deve
considerare, anche la possibilità che i compensi siano stati incassati negli
anni precedenti o successivi a quello del controllo. Lo sottolinea la Corte
di Cassazione nella sentenza n. 11339/2023. In sede di accertamento
analitico-induttivo nei confronti di un geometra, che tassa il reddito per
cassa, l’Ufficio deve valutare il fatto che i compensi sono stati incassati
in anni antecedenti o successivi a quello sottoposto a controllo.
Il fatto oggetto di intervento da parte della Corte di Cassazione, trae
origine da un avviso di accertamento, ai fini IRPEF, IRAP e IVA, emesso nei
confronti di un geometra, nei confronti del quale, attraverso informazioni
assunte presso l’ufficio del Territorio, nonché presso il Comune, era emerso
che aveva svolto, nell’anno 2008, un significativo numero di prestazioni
professionali per pratiche catastali ed edilizie, incompatibili con l’esiguo
reddito dichiarato, sicché poteva ritenersi che dette prestazioni non
fossero state in parte fatturate, o che comunque erano state sottofatturate.
I giudici del riesame hanno osservato, in particolare, che in tema di
accertamento analitico-induttivo, l’Amministrazione può provare i fatti
anche ricorrendo a presunzioni semplici, spettando al contribuente la prova
contraria.
Nel caso di specie sussistevano una serie di indici concordanti ed univoci
deponenti per una maggiore capacità contributiva del professionista rispetto
a quanto dichiarato, quali in primo luogo il numero di pratiche a lui
attribuibili, la mancata fatturazione in toto delle prestazioni catastali,
nonché la sotto fatturazione rispetto ai valori medi di tariffa
professionale.
Elementi che non erano stati adeguatamente valutati dai giudici di primo
grado. Da qui il ricorso in cassazione del contribuente.
Nello specifico, oggetto dell’attività di geometra è la progettazione, la
direzione, l’assistenza e la contabilità dei lavori di costruzione edile.
Gli incarichi professionali tipici di questa categoria sono, pertanto:
progettazione, direzione, assistenza e contabilità dei lavori, collaudi,
perizie e stime, rilievi topografici, attività catastali, redazioni di
tabelle millesimali, consulenze tecniche e d’ufficio, attività contenziosa,
amministrazione di beni e compilazione di dichiarazioni di successione.
Il settore presenta diverse implicazioni fiscali, la cui lettura è
demandata ai verificatori in sede di controllo, volto a ricostruire in
maniera credibile o verosimile i compensi non fatturati, legati, in
particolar modo, ai privati, tutti soggetti che non necessitano di fatture,
pur se in certe ipotesi il legislatore ha cercato di costruire un contrasto
di interessi.
Le relazioni tecniche, gli elaborati, i progetti e i calcoli metrici sono
tutti elementi documentali, da cui può rinvenirsi la prova delle prestazioni
effettuate e non fatturate, ovvero sottofatturate.
Nel caso di specie, le ricerche effettuate presso gli stessi Uffici ed
amministrazioni pubbliche frequentate dal geometra – che conservano traccia
delle prestazioni professionali rese – permettono l’individuazione di
prestazioni non fatturate, valorizzate sulla scorta di quanto pattuito per
prestazioni professionali similari.
Deve restare fermo il principio secondo cui la determinazione del reddito
degli esercenti arti e professioni ha luogo assumendo esclusivamente i
compensi effettivamente percepiti ed i costi ed oneri, inerenti alla
produzione del reddito, effettivamente sostenuti nel periodo d’imposta.
FONTE: Associazione Nazionale Donne Geometra - PROFESSIONE GEOMETRA