I Giudici hanno ritenuto che, il diritto del mediatore alla provvigione
consegue soltanto alla conclusione dell’affare (come previsto dall’art. 1755
c.c.). Con la sottoscrizione di una mera proposta l’affare non può dirsi
concluso e quindi il diritto alla provvigione non matura alla stipula di un
accordo a contenuto essenzialmente preparatorio, come la proposta
d’acquisto. Quest’ultima, infatti è quella che dà impulso alla conclusione
dell’affare, ma non è idonea a vincolare ambo le parti, infatti, non
consente – in caso di inadempimento di una di esse – di ricorrere
all’esecuzione in forma specifica (art. 2932 c.c.) o di agire per ottenere
il risarcimento del danno derivante dal mancato conseguimento del risultato
utile del negozio programmato.
FONTE: Associazione Nazionale Donne Geometra - PROFESSIONE GEOMETRA