Con riscontro all'interpello ambientale, il Ministero ha risposto alle
richieste di chiarimento relative all'identificazione del soggetto obbligato
alla gestione e avvio a recupero/smaltimento dei rifiuti giacenti sulle
strade in ragione della titolarità nella gestione (anche se collocate su
territorio comunale).
E’ stato confermato l'orientamento giurisprudenziale espresso nella
sentenza del Consiglio di Stato n. 7189/2021, formulata nei confronti di
ANAS, nell'ambito della quale 𝙘𝙤𝙣 𝙧𝙞𝙛𝙚𝙧𝙞𝙢𝙚𝙣𝙩𝙤 𝙖𝙡𝙡𝙖
𝙛𝙖𝙩𝙩𝙞𝙨𝙥𝙚𝙘𝙞𝙚 𝙙𝙚𝙞 𝙧𝙞𝙛𝙞𝙪𝙩𝙞 𝙖𝙗𝙗𝙖𝙣𝙙𝙤𝙣𝙖𝙩𝙞
𝙨𝙪𝙡𝙡'𝙖𝙧𝙚𝙖 𝙙𝙞 𝙨𝙚𝙙𝙞𝙢𝙚 𝙙𝙞 𝙪𝙣𝙖 𝙨𝙩𝙧𝙖𝙙𝙖
𝙥𝙪𝙗𝙗𝙡𝙞𝙘𝙖, 𝙞𝙡 𝙙.𝙡𝙜𝙨. 𝙣. 285 /1992 𝙥𝙧𝙚𝙫𝙖𝙡𝙚 𝙘𝙤𝙢𝙚
𝗱𝗶𝘀𝗰𝗶𝗽𝗹𝗶𝗻𝗮 𝙨𝙥𝙚𝙘𝙞𝙖𝙡𝙚 𝙧𝙞𝙨𝙥𝙚𝙩𝙩𝙤 𝙖 𝙦𝙪𝙚𝙡𝙡𝙖 𝙙𝙞
𝙘𝙪𝙞 𝙖𝙡𝙡'𝙖𝙧𝙩𝙞𝙘𝙤𝙡𝙤 198 𝙙𝙚𝙡 𝙙.𝙡𝙜𝙨. 152/2006.
Pertanto, in caso di 𝗮𝗯𝗯𝗮𝗻𝗱𝗼𝗻𝗼 𝘀𝘂 𝘀𝘂𝗼𝗹𝗼 𝗽𝘂𝗯𝗯𝗹𝗶𝗰𝗼
𝗰𝗼𝗺𝘂𝗻𝗮𝗹𝗲, le attività di raccolta e trasporto competono ai Comuni
stessi, anche laddove i rifiuti derelitti siano inquadrabili nella categoria
generale dei rifiuti speciali.
Nel caso in cui l’𝗮𝗯𝗯𝗮𝗻𝗱𝗼𝗻𝗼 𝗱𝗲𝗶 𝗿𝗶𝗳𝗶𝘂𝘁𝗶 𝗮𝘃𝘃𝗲𝗻𝗴𝗮
𝘀𝘂 𝘁𝗿𝗮𝘁𝘁𝗶 𝘀𝘁𝗿𝗮𝗱𝗮𝗹𝗶 𝗱𝗶 𝗰𝗼𝗺𝗽𝗲𝘁𝗲𝗻𝘇𝗮 𝗻𝗼𝗻
𝗰𝗼𝗺𝘂𝗻𝗮𝗹𝗲, trova applicazione l’articolo 14 comma 1, lettera a), del
D.Lgs. n. 285/1992 che dispone che gli enti proprietari delle strade,
provvedano, fra l’altro, “alla manutenzione, gestione e pulizia delle
strade, delle loro pertinenze e arredo, nonché delle attrezzature, impianti
e servizi”. I medesimi obblighi sono in capo ai concessionari ai sensi del
c. 3 del medesimo articolo.
FONTE: Associazione Nazionale Donne Geometra - PROFESSIONE GEOMETRA
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