In materia di garanzia per vizi della cosa venduta, incombe sul compratore
l’onere della prova in ordine alla tempestività della denuncia dei vizi
della cosa, e l’accertamento del giudice di merito circa tale tempestività è
incensurabile in sede di legittimità, sempre che la motivazione su questo
punto non sia inficiata dai difetti previsti dall’art. 360, n. 5, c.p.c.
In caso di tardività della denuncia rispetto alla consegna del bene,
eccepita dal venditore, spetta all’acquirente l’onere della prova di aver
denunciato i vizi entro il termine previsto dall’art. 1495 c.c. Tali termini
si riferiscono alle azioni che spettano al compratore per vizi o mancanza di
qualità della cosa pattuita, e quindi anche per il risarcimento dei danni.
Questi principi sono stati rimarcati con l’ordinanza 12337, pubblicata il 9
maggio 2023, con la quale la Corte di Cassazione si è pronunciata sulla
questione relativa al soggetto sul quale incombe l’onere di fornire la prova
di aver provveduto a denunciare tempestivamente la presenza di vizi della
cosa comprata nel caso in cui il venditore ne eccepisca la tardività.
FONTE: Associazione Nazionale Donne Geometra - PROFESSIONE GEOMETRA
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