Formazione Continua - Crediti minimi triennio

Regolamento per la Formazione Continua obbligatoria
16 gennaio 2018 - Disposizioni in vigore dal 1 gennaio 2018 - Regolamento per la Formazione Continua obbligatoria

Assolvimento obbligo formativo
L'obbligo della formazione continua decorre dal I gennaio dell'anno successivo a quello di iscrizione all' Albo. La formazione svolta nell'anno di iscrizione é riconosciuta ai fini dci CFP nel triennio.
Ai fini dell'assolvimento dell'obbligo, ogni iscritto deve conseguire nel triennio almeno 60 (sessanta) CFP.
Qualora l'iscritto, nel triennio di formazione, abbia conseguito un numero di CFP superiore al minimo previsto, l'eccedenza sarà attribuita nel triennio successivo nella percentuale del 50% per un massimo di 20 CFP.

Si evidenzia che:
- La partecipazione a Seminari, convegni, giornate di studio darà diritto a max. 3 CFP per evento con la limitazione del riconoscimento di max. 24 CFP nel triennio.
- Ai fini dell'attribuzione dei CFP, tutti gli eventi prevedono una percentuale minima di frequenza obbligatoria.
Ai fini dell'attribuzione dei CFP deve essere assicurata la presenza minima obbligatoria dell'80% delle ore di formazione per il singolo evento. Nei corsi previsti da normative specifiche l'attribuzione dei CFP è subordinata al superamento della prova finale ove prevista.
- Il riconoscimento dei CFP matura nell'anno solare in cui si è concluso l'evento formativo.

La violazione dell'obbligo di formazione continua costituisce illecito disciplinare ai sensi del DPR n.137 del 07/08/2012 art. 7 comma 1.

Sono esonerati dall'obbligo (art.13 del regolamento);
a - maternità/paternità, sino ad un anno
b - grave malattia o infortinio
c - servizio militare volontario o servizio civile
d - altri casi di documentato impedimento
e - formazione svolta regolarmente in quanto iscritto in altro albo o ordine.
Tale esonero viene concesso dal Consiglio del Collegio su domanda dell'iscritto.
Il Collegio territoriale può deliberare l'esonero parziale dall'obbligo formativo per gli iscritti di età anagrafica maggiore di 65 anni che, non avendo svolto prestazioni professionali, ne facciano richiesta dichiarando, nelle forme di legge, il non esercizio ininterrotto della professione nel triennio di riferimento.